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Statuto
SIEDS - Società Italiana di Economia Demografia e Statistica
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SCOPO
E ORDINAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE |
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E'
corrente l'Associazione denominata:
"SOCIETA' ITALIANA DI ECONOMIA DEMOGRAFIA E STATISTICA".
Il sodalizio fu eretto in ente morale con R.D. 29 giugno 1939.
L'Associazione ha sede legale in Roma attualmente in Piazza
Tommaso De Cristoforis n. 6. L'Associazione adotta una disciplina
uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l'effettività del rapporto
medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione
della temporaneità della partecipazione alla vita associativa
e prevedendo per gli associati un uguale diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi.
L'Associazione non potrà distribuire ai soci, nè
durante la vita sociale, nè in sede di liquidazione,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè
fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
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| 2 |
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L'Associazione,
che non ha scopi di lucro, è una istituzione culturale
e scientifica, apartitica e apolitica, ed ha lo scopo di contribuire
al progresso degli studi economici, demografici e statistici
e di stabilire attive forme di collaborazione fra i cultori
di dette discipline e di altre affini nel campo delle scienze
sociali e del comportamento umano |
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| 3 |
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L'associazione
persegue i propri scopi:
a) organizzando
convegni, congressi o riunioni scientifiche per la trattazione
e la discussione di problemi inerenti al campo della propria
attività;
b) realizzando indagini, inchieste, ricerche a scopo scientifico
e attività didattiche (corsi, seminari, ecc.) da essa
promosse ovvero, occasionalmente, su incarico di enti o di
privati;
c) pubblicando la Rivista Italiana di Economia, Demografia
e Statistica, il Notiziario SIEDS, una Collana di studi e
monografie su temi particolari sempre nell'ambito degli interessi
scientifici della Associazione nonché gli Atti dei
propri congressi, convegni e giornate di studio;
d) svolgendo ogni altra iniziativa atta a favorire detti studi
od a coadiuvare sul piano scientifico l'opera dei pubblici
poteri nel campo economico, demografico e statistico;
e) partecipando con propri rappresentanti ufficiali a congressi,
riunioni, commissioni di altre Società affini, di enti
pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
f) fornendo la propria collaborazione a Società affini,
nazionali ed internazionali.
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L'Associazione
aderisce agli scopi e istituisce rapporti con le varie Società
consorelle e Associazioni
italiane e straniere, nonchè con enti ed istituzioni
italiani e stranieri, che si occupano di economia,
demografia e statistica.
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L'anno
sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio
e terminano il 31 Dicembre dell’anno in corso. |
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DEI
SOCI |
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I
Soci dell'Associazione si distinguono in:
- Soci individuali;
- Soci collettivi |
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Possono
essere nominati Soci individuali coloro che abbiano apportato
contributi scientifici nel campo economico, demografico e
statistico o che partecipino allo sviluppo ed al progresso
delle ricerche di tali discipline; essi sono tenuti a non
svolgere attività che siano in contrasto con gli interessi
sociali. I Soci individuali possono essere cittadini italiani
o stranieri.
La qualità di socio di entrambe le categorie viene
conferita dal Consiglio Direttivo con la presentazione di
almeno due soci.
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Possono
essere nominati Soci collettivi istituti, associazioni ed
enti, la cui attività o le cui finalità abbiano
attinenza, affinità, analogia, o comunque rapporto
con gli scopi della Associazione. I Soci collettivi possono
essere anche stranieri.
I Soci collettivi sono rappresentati in Assemblea da un proprio
delegato, la cui designazione deve essere comunicata al Consiglio
Direttivo.
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I
soci individuali e collettivi sono tenuti al pagamento della
quota annuale associativa nella misura stabilita dall'Assemblea
generale su proposta del Consiglio Direttivo.
Sono esonerati dal pagamento della quota sociale i Soci individuali
che abbiano compiuto 75 anni.
I soci collettivi possono divenire soci vitalizi versando,
una tantum, una somma la cui misura viene fissata dall'Assemblea
generale su proposta del Consiglio Direttivo.
La Rivista della Associazione ed il Notiziario SIEDS vengono
distribuiti gratuitamente ai soci in regola con il pagamento
delle quote di associazione.
La qualità di socio si perde: 1) per volontario recesso;
2) per morosità protratta; 3) per svolgimento di attività
in contrasto con lo spirito e le finalità dell'Associazione
o minanti il suo decoro e prestigio. La revoca viene deliberata
dall'Assemblea generale con delibera motivata.
La qualità di Socio è intrasmissibile.
I Soci che abbiano receduto o siano stati radiati non possono
richiedere le quote versate e non hanno alcun diritto sul
patrimonio dell'Associazione.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
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ORGANI
E AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' |
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Sono
organi dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- il Segretario Generale;
- il Segretario Amministrativo;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
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11.1
L'Assemblea generale è costituita dai soci in regola
col pagamento delle quote di associazione. L'Assemblea, che
è sovrana nelle sue decisioni, si informa ai criteri
dell'eleggibilità libera dell'organo amministrativo
e al principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo
comma C.C.
Essa può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede
sociale. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea
da altro Socio mediante delega scritta.
Ogni Socio non può rappresentare per delega più
di altri due Soci.
L'Assemblea generale viene convocata dal Presidente con preavviso
di almeno 15 giorni dalla data
fissata mediante posta elettronica con avviso di ricezione
o posta ordinaria, purchè i relativi indirizzi (e le
loro variazioni) risultino comunicati all'Associazione. L'associazione
adotta comunque idonee forme di pubblicità delle convocazioni
assembleari.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del
giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza in prima e in seconda
convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.
La prima e la seconda convocazione dell'adunanza non possono
avere luogo nello stesso giorno.
11.2. L'Assemblea generale, in sessione ordinaria, si riunisce
almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e
del rendiconto economico-finanziario, per l'eventuale elezione
delle cariche associative, per l'approvazione di eventuali
Regolamenti, per la determinazione della quota sociale e per
la trattazione delle linee generali della vita associativa.
L'Assemblea generale, in sessione straordinaria, per modifiche
allo Statuto o proposte di scioglimento, è convocata
dal Presidente o su propria iniziativa o su conforme delibera
del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo
dei soci in regola col pagamento delle quote sociali.
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L'Assemblea
generale:
- delibera sui punti posti all'ordine del giorno;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo in numero di
quattordici e nomina il Presidente, tre Vicepresidenti, il
Segretario Generale e il Segretario Amministrativo;
- attribuisce la qualifica di Presidente onorario;
- elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, esaminata
la relazione annuale del Collegio dei Revisori dei conti sull'andamento
dell'amministrazione;
- stabilisce le quote sociali nonché la misura della
somma che i soci collettivi devono versare per
divenire soci vitalizi;
- procede alla esclusione di soci nei casi previsti al precedente
art. 9;
- approva, in sede straordinaria, le proposte di modificazione
dello Statuto;
- approva gli impieghi di somme diversi da quello in titoli
nominativi di Stato o garantiti dallo Stato; - formula proposte
e voti concernenti l'attività dell'Associazione.
E' ammessa la partecipazione per delega e nessun partecipante
può avere più di una delega. L'Assemblea generale,
sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita,
in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino
almeno la metà più uno della totalità
dei medesimi associati; in seconda convocazione, qualunque
sia il numero dei soci intervenuti.
L'Assemblea generale in sede ordinaria, delibera, in prima
ed in seconda convocazione con voto palese espresso per alzata
di mano, e con la maggioranza assoluta dei Soci presenti,
tranne che per l'elezione delle cariche sociali per le quali
si applica il voto segreto e vale la maggioranza dei voti
attribuiti. L'Assemblea generale in sede straordinaria, delibera,
in prima ed in seconda convocazione, a voto palese espresso
per alzata di mano e con la maggioranza dei due terzi dei
Soci presenti. L'Assemblea può decidere, caso per caso,
che per taluni argomenti, da iscriversi all'ordine del giorno
di una futura assemblea, siano votati per corrispondenza stabilendone
le più specifiche modalità. Le assemblee sociali
potranno essere tenute anche in collegamento audio/video con
interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti.
In questi casi dovrà essere consentito al Presidente
dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione
degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza
e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni.
Dovrà inoltre essere consentito al soggetto verbalizzante
di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto
di verbalizzazione; dovrà essere consentito agli intervenuti
di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea
sugli
argomenti all'ordine del giorno, dovendosi ritenere svolta
la riunione nel luogo ove saranno presenti il
Presidente e il soggetto verbalizzante.
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L'Associazione
è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto
dal Presidente, da tre Vicepresidenti, dal Segretario Generale,
da otto Consiglieri e dal Segretario Amministrativo eletti
dall'Assemblea generale tra i suoi componenti. Fanno altresì
parte del Consiglio Direttivo il Presidente uscente ed eventuali
Presidenti onorari che concorrono alla formazione del quorum
solo se presenti.
Tutti i componenti elettivi del Consiglio sono eletti dai
Soci con votazione, anche per corrispondenza, a scrutinio
segreto. In caso di votazioni per corrispondenza, il Consiglio
Direttivo comunica ai Soci la data entro cui deve pervenire
alla Sede della Società la scheda di votazione. Risultano
eletti i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti a favore di due candidati
alla stessa carica del Consiglio, si intende eletto il più
anziano di età.
E' prevista la carica di presidente onorario da attribuire,
su proposta del Consiglio Direttivo e con deliberazione dell'Assemblea,
ad ex Presidenti che abbiano ricoperto tale mandato per almeno
due distinti periodi di carica.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi sino alla
approvazione del bilancio del terzo esercizio ed i suoi componenti
eletti possono essere confermati consecutivamente nella medesima
carica per un solo mandato. Il Presidente uscente fa parte
del Consiglio solo per il triennio successivo al suo mandato.
Qualora vengano meno uno o più dei suoi componenti
il Consiglio potrà continuare a operare con i componenti
residui sino alla prima assemblea anche annuale successiva.
Qualora vengano a mancare più della maggioranza dei
consiglieri il Consiglio decade e il Presidente o chi per
esso dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea
per l'elezione di un nuovo Consiglio.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la
partecipazione della metà più uno dei
componenti e con il voto della maggioranza dei presenti.
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Il
Consiglio Direttivo, nel rispetto delle competenze dell'Assemblea,
sovrintende all'andamento generale della Associazione e prende
tutti i provvedimenti utili per il conseguimento degli scopi
sociali, riferendone all'Assemblea.
In particolare:
- provvede sulle domande di ammissione a socio;
- esamina ed approva il bilancio preventivo e quello consuntivo
prima della loro presentazione al Collegio dei Revisori e,
successivamente, all'Assemblea per l'approvazione definitiva;
- formula proposte per eventuali modificazioni dello statuto;
- formula proposte per la attribuzione della carica di Presidente
onorario;
- designa la sede e stabilisce la data di convocazione dell'Assemblea
in sessione ordinaria; - indice convocazioni straordinarie
dell'Assemblea;
- delega propri membri o altri soci a partecipare a congressi,
riunioni, commissioni nazionali od internazionali di cui all'art.
3;
- provvede alla nomina del Direttore e del Comitato scientifico
della Rivista, organo della Associazione; provvede altresì
alla nomina del responsabile del Notiziario;
- stabilisce l'eventuale compenso per il personale che si
ritenesse di assumere in via temporanea od a tempo indeterminato.
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Il
Presidente viene eletto dall'Assemblea generale tra i suoi
componenti.
In caso di assenza o impedimento temporaneo, le sue funzioni
possono essere svolte dal Vicepresidente
più anziano di età.
In caso di dimissioni, di decesso o di impedimento permanente
il Consiglio procede all'elezione di un nuovo Presidente sino
alla successiva Assemblea anche annuale.
Il Presidente:
- ha la rappresentanza legale della Associazione;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e
dell'Assemblea dei Soci;
- segue i rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali.
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Il
Segretario generale viene eletto dall'Assemblea generale tra
i suoi componenti.
Il Segretario Generale cura l'andamento generale della Società
sul piano organizzativo, amministrativo e finanziario.
In particolare:
- sollecita gli adempimenti dei Soci verso la Associazione;
- sottopone all'esame del Consiglio Direttivo le domande di
nuovi Soci;
-
concorre con il Presidente all'organizzazione delle riunioni
scientifiche dell'Associazione; - coordina le attività
relative alle pubblicazioni sociali ed alla tenuta della biblioteca;
- esercita le deleghe di poteri amministrativi conferitegli
dal Consiglio.
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Il
Segretario amministrativo viene eletto dall'Assemblea generale
tra i suoi componenti.
Al Segretario Amministrativo è affidata la tenuta dei
libri sociali. Egli esercita le mansioni di economo-cassiere,
e redige il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporsi
all'esame del Consiglio Direttivo e può esercitare
le deleghe di poteri amministrativo-contabili attribuite dal
Consiglio.
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Il
Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre
membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea generale.
I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
All'interno del Collegio viene eletto un Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha l'obbligo di riunirsi
almeno una volta l'anno.
I Revisori dei Conti per ogni anno finanziario presentano
una relazione scritta all'Assemblea generale circa l'andamento
dell'amministrazione. Inoltre sono tenuti ad assistere, senza
diritto di voto, ma con possibilità di fare osservazioni,
alle adunanze del Consiglio Direttivo.
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Il
patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote dei soci;
b) da eventuali beni immobili, mobili, macchine e attrezzature
d'ufficio, biblioteca, titoli e valori pubblici e privati
e depositi di somme di proprietà della Associazione;
c) dai contributi pubblici e privati dell'Associazione;
d) da donazioni, liberalità, lasciti testamentari;
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Le
entrate annuali sono costituite dalle quote sociali, da contributi
pubblici o privati per singole iniziative dell'Associazione,
dai proventi di iniziative sociali e di quelli derivanti dalla
vendita delle pubblicazioni di cui al punto c) dell'art. 3,
da proventi e rimborsi derivanti da Convenzioni, da eventuali
proventi del patrimonio. |
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Salvo
quanto disposto nel terzo comma del presente articolo, le
somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da
donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio,
possono essere impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti
dallo Stato.
Ogni altro impiego delle somme di cui sopra, da farsi in vista
dei bisogni della Associazione, deve essere approvato dal
Consiglio Direttivo.
Le somme necessarie ai bisogni ordinari della Associazione,
debbono essere depositate su conto corrente postale e/o presso
una cassa di risparmio od altro istituto di credito di notoria
solidità, presso cui sono pure depositati in custodia
i titoli ed altri valori sociali.
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ATTIVITA'
SCIENTIFICA |
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La
Associazione tiene, di regola, almeno un'adunanza scientifica
ordinaria annuale alla quale partecipano i Soci. I Soci collettivi
saranno rappresentati da un delegato.
Possono essere indette adunanze scientifiche straordinarie
ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno
o che sia richiesto da un terzo dei Soci in regola con il
pagamento della quota di associazione.
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Alle
adunanze ordinarie, di cui al precedente articolo, possono
essere invitate anche persone o enti esterni alla Associazione
e possono essere esposti e discussi studi presentati da tali
persone o dai rappresentanti degli enti invitati. |
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Oltre
alle adunanze ordinarie e straordinarie, il Consiglio Direttivo
può convocare i Soci in riunioni speciali dedicate
a conferenze o discussioni sopra argomenti scientifici di
attualità e di particolare interesse: a tali riunioni
detto Consiglio può invitare persone esterne alla Associazione,
specialmente competenti negli argomenti da trattare. |
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E'
organo ufficiale della Associazione la "Rivista Italiana
di Economia, Demografia e Statistica". In essa possono
essere pubblicati gli Atti, eventualmente anche in numeri
speciali, delle riunioni scientifiche nonché altri
lavori scientifici.
Il Direttore della Rivista è nominato dal Consiglio
Direttivo e resta in carica per tre anni. Può essere
confermato consecutivamente per un solo mandato.
Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo
per un triennio e può essere confermato consecutivamente
per un solo mandato.
I membri del Comitato di Direzione e di Redazione sono nominati
dal Direttore della Rivista, rimangono in carica per un triennio
e possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato.
Il Direttore, coadiuvato dal Comitato di Direzione e di Redazione,
cura anche la pubblicazione della Collana di studi e monografie.
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La
durata dell'Associazione è illimitata.
In caso di scioglimento della Associazione, deve essere convocata
una riunione straordinaria per le opportune deliberazioni.
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio dell'ente
verrà devoluto ad altre associazioni operanti in identico
o analogo settore o ai fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della
Legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Confermato e sottoscritto.
Milano il 28 maggio 2010
F.to Silio Rigatti Luchini
F.to Paolo De Carli notaio
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